Art. 1. Costituzione e scopo.
È costituita un’associazione
a vocazione culturale ed educativa dichiarata con lo scopo di stimolare
le ricerche e gli studi nel campo della storia delle scienze matematiche,
favorendo gli incontri tra i soci e le pubblicazioni, e di promuovere la
diffusione della cultura storico-matematica.
L'associazione è caratterizzata
dall'attività volontaria dei soci. Non ha pertanto fini di lucro
ed esclude remunerazione, sotto qualsiasi forma, degli associati.
La diffusione dei lavori dell'associazione
si effettua con tutti i mezzi consentiti dalla legge.
Art. 2. Denominazione, durata e sede.
L'associazione prende il nome di Società
Italiana di Storia delle Matematiche.
La durata dell' associazione è
illimitata. L'Associazione ha sede in Torino, presso il Dipartimento di
Matematica in Via Carlo Alberto n. 10.
Art. 3. Soci. Adesioni.
Sono soci le persone fisiche che apportano
il loro contributo, gratuito e spontaneo, all'associazione nei modi più
diversi e che si impegnano a pagare la quota annuale.
L'essere socio comporta il diritto-dovere
di partecipare, nei limiti delle proprie possibilità, alle attività
promosse dall'associazione.
La domanda di adesione è rivolta
al Presidente su presentazione del candidato da parte di due soci. Essa
è poi sottoposta al Consiglio.
La qualifica di socio si perde per
dimissioni, per decesso, per esclusione decisa dal Consiglio sentito l'interessato,
che dovrà essere informato con lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
Sono soci onorari le persone fisiche
di cui l'Associazione riconosca, con le medesime modalità previste
per l'adesione, la particolare rilevanza del concorso e dei servizi portati
alla realizzazione e allo sviluppo dei fini e degli atti dell'associazione.
Sono soci fondatori coloro che aderiranno
entro quattro mesi dalla costituzione della Società.
Art. 4. Quote associative.
Le quote sono fissate dall'Assemblea
con l'approvazione del bilancio.
Art. 5. Cariche sociali.
Le cariche dell'associazione sono elettive
e gratuite.
Sono organi dell'associazione: l'Assemblea,
il Consiglio, l'Ufficio di presidenza.
Gli organi possono dotarsi, nel rispetto
delle disposizioni statutarie, di propri regolamenti.
Gli organi deliberano di norma con
voto palese, salvo che il voto segreto sia richiesto da un componente e
la deliberazione attenga le persone.
Delle delibere adottate si redige apposito
verbale.
Art. 6. L'Assemblea.
L'Assemblea è composta da tutti
i membri dell'associazione. Essa si riunisce in via ordinaria una volta
l'anno, nel giorno e con l'ordine del giorno fissato dal Consiglio e su
convocazione del Presidente, per l'approvazione del rendiconto. L' Assemblea
si riunisce in via straordinaria quando l'interesse dell'associazione lo
esige, su iniziativa del Consiglio o su domanda scritta di almeno un terzo
dei soci.
Le convocazioni sono inviate almeno
quattordici giorni prima con lettera personale e portano l'indicazione
dell'ordine del giorno.
L'Assemblea può deliberare solo
sulle questioni all'ordine del giorno.
L'Assemblea è l'organo sovrano
dell'associazione, in particolare approva il regolamento per l’elezione
del Consiglio, delibera sulla relazione annuale del Presidente, dopo che
questi ha illustrato l'attività dell'Ufficio di Presidenza e del
Consiglio, approva il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto.
L'Assemblea può deliberare solo
se è presente la maggioranza dei soci in prima convocazione o un
quinto in seconda.
Le delibere dell'Assemblea sono prese
a maggioranza semplice dei presenti. Le delibere relative all'estinzione
dell'Associazione sono prese con la maggioranza dei due terzi dei
presenti.
Le modifiche di Statuto sono proposte
all'Assemblea dal Consiglio con relazione motivata.
Art. 7. Il Consiglio.
Il Consiglio è composto dal Presidente,
dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da cinque membri e
dura in carica tre anni. I consiglieri devono essere maggiorenni e sono
rieleggibili. Le elezioni dei membri del Consiglio si svolgeranno tramite
invio postale del voto, saranno gestite da una apposita Commissione elettorale
e non potranno essere in contrasto con le norme elettorali della Repubblica
Italiana. Il consigliere assente senza giustificazione a tre sedute consecutive
può essere considerato dimissionario con decisione del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce quando l'interesse
dell'associazione lo esige, ma almeno due volte l'anno, su convocazione
del Presidente. Esso può deliberare solo se è presente la
maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità dei voti prevale
il voto del Presidente. Il Consiglio può invitare i soci la cui
partecipazione consideri utile ai propri lavori. Il Consiglio deve essere
convocato entro una settimana su richiesta scritta di almeno un terzo dei
suoi membri.
Ogni membro del Consiglio deve partecipare
di persona alle sedute.
Il Consiglio prende tutte le decisioni
e misure relative all'Associazione ed al suo patrimonio tranne quelle espressamente
riservate all'Assemblea.
Per le delibere, salvo diversa regolamentazione,
valgono le medesime norme previste per l'Assemblea.
Art. 8. L'Ufficio di presidenza.
L'Ufficio di presidenza, composto dal
Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere, è
incaricato della gestione degli affari correnti dell'associazione, nel
quadro degli orientamenti dati dal Consiglio.
Per le deliberazioni, salvo diversa
regolamentazione, valgono le medesime norme previste per il Consiglio.
Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'associazione. La rappresenta in Italia e all'estero, presso
pubblici poteri e terzi. Presiede le riunioni dell'Ufficio di presidenza,
del Consiglio e dell'Assemblea. Cura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti
interni. Firma tutti gli atti, i provvedimenti e gli estratti di delibere
dell'associazione, fa aprire i conti correnti. Dà esecuzione alle
deliberazioni degli Organi collegiali.
Il Tesoriere tiene la contabilità
dell'associazione.
Il Segretario cura la redazione dei
verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art. 9. Risorse economiche e controllo
finanziario.
Le risorse dell'associazione comprendono:
le quote associative o altri contributi degli aderenti; contributi di privati;
contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche; contributi
di organismi internazionali; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi
derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività commerciali
e produttive marginali; rendite dei propri beni.
Ogni anno, con l'approvazione del Bilancio
preventivo, l'Assemblea designa due revisori dei conti, esterni o no all'associazione,
che presentano una relazione al momento del rendiconto.
Art. 10.
All'Associazione e' vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati,
nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa,
a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effetuate in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilita'
sociali (ONLUS) che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte
della medesima e unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare
gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita'
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 11. Scioglimento.
In caso di scioglimento per qualunque
causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre
organizzazioni non lucrative di utilita' sociali (ONLUS) o a fine di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190
della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art. 12.
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza
della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare
oggetto di compromesso, sara' rimessa al giudizio di un arbitro amichevole
compositore che giudichera' secondo equita' e senza formalita' di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sara' scelto di comune accordo
tra le parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro
sara' provveduto dal presidente del Consiglio Notarile di L'Aquila.
Art. 13 Norma finale e transitoria.
Per quanto non previsto dallo Statuto
si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Repertorio n. 97898
Raccolta n. 28781
Registrato a L'Aquila il 17.11.2000
al n. 1808; notaio Roberto Ciancarelli.Erano presenti nello studio notarile
e hanno sottoscritto l'atto costitutivo: F. Cattelani, P. Freguglia, L.
Giacardi, S. Giuntini, E. Giusti, P. Napolitani, F. Palladino, L. Pepe,
C. S. Roero, R. Tassora.
Per i primi due anni il Consiglio risulta
così costituito:
Presidente: Clara Silvia Roero
Vicepresidente: Luigi Pepe
Segretario: Livia Giacardi
Tesoriere: Franca Cattelani
Consiglieri: Paolo Freguglia, Enrico
Giusti, Giorgio Israel, Pier Daniele Napolitani, Franco Palladino. |