REGOLAMENTO
(ART. 61 5° comma- Statuto
dell'Università di Torino)
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Art. 1 Definizione e
attribuzioni
Il Dipartimento di Matematica è costituito ai
sensi dell'art. 59 dello Statuto dell'Università degli Studi di Torino,
pubblicato sulla G.U. dello Repubblica Italiana del 10 marzo 1999, per delibera
del Consiglio di Amministrazione del 27/07/82, con parere conforme del Senato
Accademico del 17/05/82, resa esecutiva dal Decreto Rettorale del 11/10/1982 n°
1016.
Esso promuove e coordina
l'attività di ricerca nell'area 1 Matematica e Informatica e svolge tutte le
funzioni previste dall'art. 59 ai punti 4-7.
Art. 2 Ubicazione
e beni
Il Dipartimento è sito in via Carlo Alberto 8 e 10
Torino, dove dispone dei locali di Palazzo Campana, dettagliati nelle
corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe allegate. Le
attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, iscritti in
apposito inventario.
Art. 3 Fondi e gestione
Il Dipartimento dispone di un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento,
assegnato annualmente dal Consiglio di Amministrazione o dalle Facoltà che
abbiano assunto tale onere. Può
disporre inoltre di fondi straordinari eventualmente assegnati dal Consiglio di
Amministrazione o da altri enti.
Può disporre inoltre di fondi per la didattica ad esso destinati dalle facoltà
interessate, nonché di fondi da queste erogati, destinati alle attività
scientifiche di supporto alla didattica svolte
nel Dipartimento.
Può
disporre inoltre di fondi per la ricerca, di assegnazione ministeriale o del
Consiglio Nazionale delle Ricerche, e di fondi ottenuti con convenzioni o con
contratti di ricerca stipulati con Enti pubblici e privati.
Può
ricevere e disporre infine di fondi erogati a qualunque titolo da privati o da
enti, di fondi corrisposti per prestazione di servizi, nonché di fondi per
consulenze corrisposti in conseguenza di apposite convenzioni stipulate ed
eseguite secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le
modalità di gestione finanziaria e amministrativa (e i limiti di spesa) seguono
quanto disposto dall'Art. 7 della legge 9 maggio 1989, n°168 e dal Regolamento
di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
Art.4 Composizione
Al
Dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori e gli assistenti del ruolo
ad esaurimento che ne hanno fatto richiesta, approvata dal Senato Accademico e
dal Consiglio di Amministrazione e, successivamente alla fase costituente,
previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
In
caso di pareri contrastanti, provvede il Senato Accademico con proprio atto
(delibera del S.A. del 19/12/94).
Le
richieste di afferenza (corredate dal parere del Consiglio di Dipartimento)
devono essere presentate al Rettore con le modalità previste dall'ufficio
competente all'inizio dell'Anno Accademico. La decorrenza amministrativa e
contabile relativa ai fondi individuali di ricerca e del contributo ordinario
di funzionamento è dal primo gennaio.
Al
Dipartimento afferisce inoltre il personale amministrativo, tecnico e
bibliotecario e ausiliario assegnato ai sensi della normativa vigente.
Art. 5 Personale che fa capo al Dipartimento
Al
Dipartimento fanno capo:
- gli specializzandi delle Scuole di specializzazione
afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento;
- i dottorandi dei corsi che hanno sede amministrativa
presso il Dipartimento e, previa domanda e parere favorevole del Consiglio di
Dipartimento, i dottorandi di altri corsi che lavorano sotto la guida di
docenti afferenti al Dipartimento;
- i borsisti post-dottorato del CNR e di altri enti
aventi carattere istituzionale assegnati al Dipartimento;
- ogni altra figura che, per motivi di ricerca inerenti
alle attività scientifiche del Dipartimento, debba secondo la valutazione del
Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in modo continuativo.
Le
predette persone devono essere coperte da forma assicurativa, utilizzano le
strutture del Dipartimento e collaborano con il personale docente, per il
periodo di tempo e nelle forme per ciascuna determinati ai sensi di legge, e
sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore.
Art.6 Organi
Sono
organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio, la Giunta, secondo quanto
previsto dallo Statuto dell'Università di Torino. L'attività
del Dipartimento, la sua organizzazione interna ed il suo funzionamento sono
disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Consiglio a maggioranza
assoluta.
Art.7 Composizione del Consiglio di
Dipartimento ed elezione dei Rappresentanti
Il
Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai
ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento che afferiscono al
Dipartimento e dal Segretario amministrativo che, ai sensi del D.P.R. 567 del
28/09/1987, ha funzioni di Segretario verbalizzante. Ne
fanno inoltre parte:
- una rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo, equivalente, ove possibile, al 25% della componente dei
docenti e ricercatori, con arrotondamento all'unità superiore oppure tutto il
personale tecnico-amministrativo, se inferiore al 25% della componente dei
docenti e dei ricercatori;
- una
rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al
Dipartimento, pari ad un terzo dei dottorandi con arrotondamento in eccesso,
purchè in misura non superiore al 10% della componente dei docenti e
ricercatori, con arrotondamento in eccesso;
- una rappresentanza dei
borsisti post-dottorato che fanno capo al Dipartimento, pari ad un terzo dei
borsisti post-dottorato con arrotondamento in eccesso, purchè in misura non
superiore al 10% della componente dei docenti e ricercatori, con arrotondamento
in eccesso.
Tali rappresentanze hanno un mandato triennale; in caso
di interruzione del mandato di un rappresentante si provvede in tempi brevi
alla sostituzione con un altro rappresentante per la rimanente parte del
mandato.
Le elezioni dei membri del Consiglio avvengono con voto
limitato nell'ambito delle singole componenti; ogni avente diritto può votare
per non più di un terzo dei nominativi da designare, con arrotondamento in
eccesso; in caso di parità dei voti si procede al sorteggio; la votazione è
valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
Del Consiglio di Dipartimento fa altresì parte,
limitatamente all'organizzazione dei servizi per la didattica, la
rappresentanza elettiva degli studenti del Corso di Laurea in Matematica della
Facoltà di Scienze M.F.I.
La vacanza di posti di rappresentanti non inficia le
riunioni e le deliberazioni intervenute nel frattempo.
Art.8 Attribuzioni del
Consiglio
Il Consiglio decide in merito a tutte le attribuzioni del
Dipartimento e in questo ambito:
- detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi e
per l'uso coordinato del personale e dei mezzi in dotazione;
- approva le proposte di attività del Dipartimento,
formulate dal Direttore coadiuvato dalla Giunta;
- approva le proposte di convenzione, convegni e scambi
culturali;
- approva le proposte di attivazione di corsi di
dottorato di ricerca e di relativi consorzi;
- approva i singoli piani di studio e di ricerca nei
corsi di Dottorato;
- dà pareri alle Facoltà in ordine alle chiamate dei
professori ed al conferimento delle supplenze ed inoltre sull'istituzione,
soppressione, modifiche delle discipline in Statuto, limitatamente alle
discipline di propria competenza;
- concorda con i vari Consigli di corso di laurea le
modalità di concorrenza all'attività didattica nelle proprie aree disciplinari;
- collabora con gli organi competenti all'elaborazione e
all'attuazione di programmi di qualificazione e riqualificazione professionale
e di educazione permanente;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo del
Dipartimento;
- approva
le richieste di afferenza e trasferimento presentate da professori e
ricercatori;
- promuove,
se necessario, la costituzione di sezioni e ne stabilisce le modalità di
funzionamento, nell'ambito della normativa vigente.
Art.9 Riunioni del
Consiglio
Il Consiglio di
riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti
dall'art.8. In particolare approva:
- entro il 15 settembre la richiesta di
finanziamento e il piano annuale delle ricerche;
- entro il 15 dicembre il bilancio di
previsione;
- entro il 31 marzo il conto consuntivo.
La
convocazione è effettuata dal Direttore per iscritto, con l'indicazione
dell'ordine del giorno, almeno sette giorni prima ed è comunicata con
affissione all'albo del Dipartimento. Il Direttore deve fare avvisare
personalmente i membri del Consiglio.
Il
Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno della convocazione gli
argomenti dei quali sia stata richiesta la discussione da almeno N membri del
Consiglio.
Il
Consiglio si riunisce in via straordinaria, per motivi di urgenza, quando il
Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza della Giunta o
di un quarto dei componenti del Consiglio: in tal caso il termine per la
convocazione è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta
pervenire personalmente ai membri del Consiglio.
Alle
deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professori
di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle
deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di professori
di seconda fascia partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia.
Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e i posti di
ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia e i
ricercatori.
Art.10 Validità delle riunioni e delle
deliberazioni del Consiglio
Le
riunioni sono valide quando ad esse intervenga la maggioranza assoluta degli
aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si
tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per
motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi
d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.
Le
deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Di
ogni riunione deve essere redatto un verbale. Gli atti sono pubblici.
Art.11 Figura ed elezione del Direttore
Il
Direttore è un professore di ruolo eleggibile ai sensi del comma 2 dell'art.60
dello Statuto.
L'elettorato
attivo per l'elezione del Direttore spetta al Consiglio di Dipartimento nella
sua composizione più ampia.
Per l'elezione del Direttore occorre la maggioranza assoluta degli aventi
diritto, nella prima votazione, e la maggioranza assoluta dei votanti, in
seconda votazione. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta, si procede al
ballottaggio fra i due votati che, nell'ultima votazione, hanno ottenuto il
maggior numero di voti; è eletto chi riporta il maggior numero di voti.
Le sedute per l'elezione del Direttore sono convocate
e presiedute dal Decano. Il Direttore è nominato con decreto rettorale.
Il
Direttore resta in carica tre anni accademici consecutivi e non può essere
rieletto consecutivamente più di una volta. La nomina dopo due mandati
consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari
alla durata di un intero mandato. Il Direttore, dandone comunicazione scritta
al Rettore, nomina, tra i professori di ruolo e fuori ruolo, un Vicedirettore
che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o assenza.
Art.12 Attribuzioni del Direttore
Il
Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la
Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
Coadiuvato
dalla Giunta, vigila all'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei
Regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi
accademici; promuove e coordina le attività del Dipartimento e specificatamente
predispone le richieste di finanziamento e di personale tecnico e amministrativo;
propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento, e predispone i
necessari strumenti organizzativi; predispone la relazione annuale sui
risultati della ricerca svolta dal Dipartimento; coordina la predisposizione
dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca e
delle tesi di laurea e per attuare le modalità di concorrenza all'attività
didattica nelle aree disciplinari del Dipartimento; ordina strumenti, arredi,
lavori e materiali e dispone i relativi pagamenti, fatta salva l'autonomia di
gestione dei fondi di assegnazione specifica.
Art.13 Composizione ed elezione della Giunta
La
Giunta è un organo propositivo ed esecutivo che coadiuva il Direttore nella
Promozione dell'attività del Dipartimento.
La
Giunta è costituita da 9 elementi, tra i quali figurano il Direttore, il
Segretario amministrativo, con voto consultivo, e un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo. Gli altri membri sono per un terzo professori
di prima fascia, per un terzo professori di seconda fascia e per un terzo
ricercatori.
Le
elezioni dei membri della Giunta avvengono con voto limitato nell'ambito delle
singole componenti; ogni avente diritto può esprimere al massimo due
preferenze. In caso di parità di voti si procede a sorteggio. Le votazioni sono
valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
La
vacanza di posti di rappresentanti, purchè i membri rimanenti siano almeno sei,
non inficia la validità delle riunioni intervenute nel frattempo.
Nel
caso in cui, nell'ambito della rappresentanza, il numero degli elettori passivi
sia inferiore a quello dei rappresentanti da eleggere, tutti gli elettori
passivi diventano componenti di diritto della Giunta.
I
membri della Giunta restano in carica tre anni accademici.
Art.14 Attribuzioni e funzionamento della
Giunta
La Giunta coadiuva il Direttore in tutte le attribuzioni
esplicitate all'art.12.
La Giunta del Dipartimento è convocata dal Direttore con
comunicazione scritta recante l'O.d.G. con avviso pubblico affisso all'albo del
Dipartimento almeno cinque giorni prima.
Il Direttore è tenuto ad inserire all'O.d.G. gli
argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre membri della
Giunta.
In mancanza di un
Segretario amministrativo può essere chiamato a presenziare alle adunanze della
Giunta un impiegato amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
Art.15 Sezioni
Il
Dipartimento può, con delibera del Consiglio, essere articolato in Sezioni.
Art.16 Modifiche al Regolamento
Le
modificazioni del presente regolamento sono approvate dal Consiglio a
maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modificazioni siano in
contrasto con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche dal Senato
Accademico e Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze.
Art.17 Commissione elettorale
La
commissione elettorale sovritende alle operazioni elettorali per la
designazione del Direttore, della Giunta e dei membri elettivi del Consiglio di
Dipartimento.
La
Commissione, per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore,
è presieduta dal Decano; negli altri casi dal Direttore, o dal suo sostituto
nel caso di impedimento. Ne fanno parte, oltre al Presidente, il professore di
II fascia ed il ricercatore con maggiore anzianità di ruolo, tra quelli che non
siano in congedo.
Il
verbale di ogni riunione deve essere redatto dal ricercatore che fa parte della
Commissione elettorale. Gli atti sono pubblici.
Le convocazioni per le elezioni del
Direttore sono effettuate con avviso pubblico affisso all'albo del Dipartimento
almeno 10 giorni prima e debbono essere comunicate ai singoli elettori a cura
del Presidente della Commissione elettorale.
La commissione elettorale
provvede, per tutte le elezioni di sua competenza, a convocare gli elettori
almeno un mese prima del termine dei mandati e a sostituire in tempi brevi i
rappresentanti che interrompono il loro mandato.
Art.18 Allegati
al Regolamento
Al
Regolamento del Dipartimento possono essere aggiunti degli allegati, approvati
con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, che hanno mera valenza di
organigramma interno.
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